Rimorchi Agricoli e Normative: le Regole Non Sono Opinioni

Rimorchi Agricoli e Normative: le Regole Non Sono Opinioni

Abbiamo chiesto a Mattia Trevini di Agroingegno di aiutarci a fare luce in un ambito in cui le regole e le opinioni si confondono facilmente, dove il confine tra quanto è previsto dalla normativa in vigore e quanto invece si crede (come fosse una fede calcistica) è spesso travalicato, generando confusione e qualche problema soprattutto tra gli operatori.

In questo caso la “bibbia” di riferimento è il Regolamento europeo 167/2013 - più conosciuto come Mother Regulation. Per ulteriori informazioni specifiche e approfondite con tutte le circolari del Ministero aggiornate in materia invitiamo a consultare il web tra cui le pagine di Federunacoma, qui.

Rimorchi Agricoli e Normative: le Regole Non Sono Opinioni

Il Regolamento europeo 167/2013 - "Mother Regulation", - stabilisce le regole tecniche per la circolazione dei mezzi agricoli sulle strade dell'Unione Europea armonizzandole. Fissa i requisiti tecnici e di sicurezza che i mezzi agricoli devono rispettare: ad esempio, stabilisce i limiti di velocità, le norme sulle dimensioni e il peso dei veicoli, nonché le disposizioni per l'illuminazione e la segnalazione dei mezzi agricoli o ancora specifiche di frenatura, ganci, dotazioni di sicurezza, ecc).

Pur nella complessità del Regolamento europeo 167/2013, alcuni criteri sono essenziali e fondanti per tutti i mezzi e per tutti gli utilizzatori.

I nuovi rimorchi sono omologati con le regole europee (regolamento 167/2013) che si impongono su quelle italiane che vengono recepite (salvo alcuni aspetti).

Rimorchi Agricoli e Normative: le Regole Non Sono Opinioni

Facendo una sintesi va ricordato che:

  • Attenzione alla compatibilità rimorchio e trattore. Le nuove regole valgono solo per combinazioni trattore + rimorchio omologati entrambi secondo il Regolamento europeo 167/2013. Le combinazioni miste sono ammesse salvo compatibilità ma alle masse minori delle vecchie omologazioni o del mezzo più vecchio nella combinazione;
  • La portata lorda massima è fissata FINO a 10 ton per assale (tara + carico) e dipende dal passo (distanza) tra gli assi e dalla capacità del sistema di frenatura opportunamente omologato: le casistiche in tal senso sono molteplici. La massa ammessa sul gancio di traino (a occhione o a sfera o di altra tipologia) può arrivare fino a 4 t: si somma alla massa sugli assali ma occorre verificare - negli allegati tecnici - la compatibilità tra i ganci e gli attacchi trattore-rimorchio e le masse limite indicate sul gancio e sul rimorchio;
  • Il peso massimo del treno trattore + rimorchio + carico per la circolazione stradale è fissato a 44 ton. Il superamento - in deroga - delle 44 tonnellate del treno (omologato secondo le norme europee) necessita di autorizzazione al transito con richiesta per ogni veicolo all’ente gestore della strada e pagamento di una relativa tassa;
  • Omologazione del rimorchio: attenzione alla classe e alla categoria di riferimento.
  • I rimorchi per il trasporto sono in classe R, che prevede il carico del mezzo.
  • Le macchine operatrici agricole sono omologate in classe S, che prevede la circolazione senza carico, quindi “vuote”. Omologare un rimorchio in classe S significa che per circolare su strada deve essere vuoto.
  • Le categorie R ed S - suddivise in sottocategorie per peso massimo - sono ulteriormente identificate dall’indice “a” se la velocità massima di progetto è inferiore o pari a 40 km/h o “b” se la velocità massima di progetto è superiore a 40 km/h.

Attenzione: Come per i trattori, anche i rimorchi, se superassero la velocità limite da CDS, se in categoria “a” sono soggetti al sequestro mentre in categoria “b” sono sanzionati per il superamento dei limiti (come nelle auto). In tal caso comunque sta nel buon senso dell'operatore rispettare le norme del CDS. 

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